Sentenza 246/1986 (ECLI:IT:COST:1986:246)
Massima numero 12601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
25/11/1986; Decisione del
25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 246/86. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - - MEDICI RADIOLOGI - INVALIDITA' PERSONALE PERMANENTE - RENDITA - CONDIZIONI - INVALIDITA' DI GRADO SUPERIORE AL 20% - ESCLUSIONE PER LE INVALIDITA' DI GRADO COMPRESO TRA L'11% ED IL 20% - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 246/86. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - - MEDICI RADIOLOGI - INVALIDITA' PERSONALE PERMANENTE - RENDITA - CONDIZIONI - INVALIDITA' DI GRADO SUPERIORE AL 20% - ESCLUSIONE PER LE INVALIDITA' DI GRADO COMPRESO TRA L'11% ED IL 20% - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' ingiustificato che il trattamento previdenziale dei medici "comunque esposti al rischio" di radiazioni ionizzanti - riguardo ai quali, ai fini della corresponsione della rendita, e' richiesto, dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20%, anziche' al 10% - sia deteriore rispetto a quello previsto dal regime generale (T.U. n. 1124 del 1965), il quale - omogeneamente, a seguito della legge n. 457 del 1972 e di talune decisioni della Corte costituzionale - dispone la corresponsione di una rendita, anche se il grado di invalidita' permanente, derivante da infortunio o malattia professionale, sia compreso tra l'11% ed il 20%, posto che la specificita' oggettiva (radiazioni ionizzanti) della causa invalidante non costituisce elemento differenziale tra le situazioni poste a raffronto, stante l'identita' dei presupposti essenziali e tanto piu' che il medesimo rischio specifico e' titolo alla rendita per i soggetti beneficiari del regime generale anche nel caso di invalidita' permanente di grado compreso tra le percentuali suddette. Ne' rileva che interessati al regime generale siano lavoratori subordinati che svolgono attivita' manuale, mentre beneficiari dell'assicurazione disciplinata dalla legge n. 93 siano liberi professionisti che esercitano un'attivita' intellettuale: giacche' l'attribuzione di una garanzia previdenziale, e la specificazione del suo ambito, va in via generale determinata assumendo come parametro il rischio che con essa si intende proteggere, sicche', a parita' di rischio, dovra' darsi parita' di tutela previdenziale, senza che possano avere rilievo differenziazioni pertinenti ad altri fini; ed in quanto, da un lato, la nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124 cit., va intesa nel senso di ricomprendere nell'ambito della tutela assicurativa "tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia l'attivita', manuale od intellettuale, dagli stessi prestata e, dall'altro, il rischio connesso ad attivita' manuale va inteso - secondo la giurisprudenza della Cassazione - in relazione non solo ad un rapporto diretto con la macchina, ma anche al rapporto con l'ambiente in cui questa opera. Indimostrata e', infine, l'ininfluenza delle inabilita' permanenti comprese tra l'11% ed il 20% sulla capacita' biologica di guadagno di talune categorie professionali (e, nel caso, dei medici radiologi). Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.) - l'art. 2, comma secondo, della legge n. 93 del 1958, nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20%, anziche' al 10%. - S. n. 206/1974, in tema di rischio ambientale. - S. n. 114/1977 e O. n. 111/1979, sulla nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124/1965. - S. nn. 93/1977 e 64/1981, in tema di minimo indennizzabile. - S. nn. 221/1985, sull'attribuzione della garanzia previdenziale in rapporto al rischio che con essa si intende proteggere.
E' ingiustificato che il trattamento previdenziale dei medici "comunque esposti al rischio" di radiazioni ionizzanti - riguardo ai quali, ai fini della corresponsione della rendita, e' richiesto, dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20%, anziche' al 10% - sia deteriore rispetto a quello previsto dal regime generale (T.U. n. 1124 del 1965), il quale - omogeneamente, a seguito della legge n. 457 del 1972 e di talune decisioni della Corte costituzionale - dispone la corresponsione di una rendita, anche se il grado di invalidita' permanente, derivante da infortunio o malattia professionale, sia compreso tra l'11% ed il 20%, posto che la specificita' oggettiva (radiazioni ionizzanti) della causa invalidante non costituisce elemento differenziale tra le situazioni poste a raffronto, stante l'identita' dei presupposti essenziali e tanto piu' che il medesimo rischio specifico e' titolo alla rendita per i soggetti beneficiari del regime generale anche nel caso di invalidita' permanente di grado compreso tra le percentuali suddette. Ne' rileva che interessati al regime generale siano lavoratori subordinati che svolgono attivita' manuale, mentre beneficiari dell'assicurazione disciplinata dalla legge n. 93 siano liberi professionisti che esercitano un'attivita' intellettuale: giacche' l'attribuzione di una garanzia previdenziale, e la specificazione del suo ambito, va in via generale determinata assumendo come parametro il rischio che con essa si intende proteggere, sicche', a parita' di rischio, dovra' darsi parita' di tutela previdenziale, senza che possano avere rilievo differenziazioni pertinenti ad altri fini; ed in quanto, da un lato, la nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124 cit., va intesa nel senso di ricomprendere nell'ambito della tutela assicurativa "tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia l'attivita', manuale od intellettuale, dagli stessi prestata e, dall'altro, il rischio connesso ad attivita' manuale va inteso - secondo la giurisprudenza della Cassazione - in relazione non solo ad un rapporto diretto con la macchina, ma anche al rapporto con l'ambiente in cui questa opera. Indimostrata e', infine, l'ininfluenza delle inabilita' permanenti comprese tra l'11% ed il 20% sulla capacita' biologica di guadagno di talune categorie professionali (e, nel caso, dei medici radiologi). Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.) - l'art. 2, comma secondo, della legge n. 93 del 1958, nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20%, anziche' al 10%. - S. n. 206/1974, in tema di rischio ambientale. - S. n. 114/1977 e O. n. 111/1979, sulla nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124/1965. - S. nn. 93/1977 e 64/1981, in tema di minimo indennizzabile. - S. nn. 221/1985, sull'attribuzione della garanzia previdenziale in rapporto al rischio che con essa si intende proteggere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte