Sentenza 247/1986 (ECLI:IT:COST:1986:247)
Massima numero 12603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  25/11/1986;  Decisione del  25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12602  12604


Titolo
SENT. 247/86 B. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - AUTORITA' COMPETENTE - LUOGHI IN CUI HA SEDE IL TRIBUNALE - COMPETENZA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - LAMENTATA ESCLUSIONE PER IL PRETORE OPERANTE NELLA STESSA SEDE E PER I REATI DI SUA COMPETENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA) - QUESTIONE ANALOGA SORTA RIGUARDO A COIMPUTATI, IN STATO DI FERMO, IN GIUDIZIO DIRETTISSIMO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Posto che, nell'ordine di cattura emesso dal pretore in seguito al fermo di polizia giudiziaria, sono presenti gli elementi richiesti per convalidare il fermo, l'ordine di cattura deve essere, in tal caso, considerato non solo come un nuovo titolo di custodia cautelare sovrappostosi alla convalida del fermo operata dal Procuratore della Repubblica, ma anche come una sostanziale convalida del fermo da parte del pretore. Pertanto, avendo il pretore, nella specie, emanato l'ordine di cattura nello stesso giorno della convalida da parte del Procuratore della Repubblica ed entro il termine prescritto per la legittimazione del fermo di polizia giudiziaria, non puo' essere esaminata nel merito, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione sollevata, per preteso contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, nei confronti dell'art. 238, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo antecedente alla sostituzione operata dall'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1986, n. 8), nella parte in cui non prevede per il Pretore, operante in sede in cui e' ubicato il Tribunale e per i reati di sua competenza, la possibilita', riconosciuta invece al Procuratore della Repubblica, di procedere autonomamente alla convalida del fermo di P.G.. In base allo stesso principio, altrettando va detto per l'analoga questione sollevata (in giudizio direttissimo, riguardo a coimputati in stato di fermo) nei confronti dell'art. 505, commi primo, secondo, terzo e quarto, cod. proc. pen.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25 Cost., dell'art. 238, comma secondo, e dell'art. 505, commi primo, secondo, terzo e quarto, c.p.p., in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte