Sentenza 247/1986 (ECLI:IT:COST:1986:247)
Massima numero 12604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
25/11/1986; Decisione del
25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Titolo
SENT. 247/86 C. GIUDIZIO DIRETTISSIMO - APPLICABILITA' - IMPUTATO IN STATO DI FERMO, SUCCESSIVAMENTE CONVALIDATO E TRAMUTATO IN ARRESTO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 247/86 C. GIUDIZIO DIRETTISSIMO - APPLICABILITA' - IMPUTATO IN STATO DI FERMO, SUCCESSIVAMENTE CONVALIDATO E TRAMUTATO IN ARRESTO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
La chiara diversita' dei presupposti di fatto posti a fondamento dell'arresto in flagranza dalle condizioni che legittimano il fermo, giustifica che solo in seguito a quello e non, invece, in seguito a questo, sia prevista l'instaurazione di un rito direttissimo di particolare immediatezza (quale quello contemplato dai primi quattro commi del "nuovo" art. 505 cod.proc.pen.). Di conseguenza, nell'ipotesi che "a fronte dei soggetti imputati in stato di arresto in flagranza ve ne siano altri coimputati per il medesimo titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e tramutato in arresto", una eventuale separazione dei procedimenti va ritenuta accettabile. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, in parte qua).
La chiara diversita' dei presupposti di fatto posti a fondamento dell'arresto in flagranza dalle condizioni che legittimano il fermo, giustifica che solo in seguito a quello e non, invece, in seguito a questo, sia prevista l'instaurazione di un rito direttissimo di particolare immediatezza (quale quello contemplato dai primi quattro commi del "nuovo" art. 505 cod.proc.pen.). Di conseguenza, nell'ipotesi che "a fronte dei soggetti imputati in stato di arresto in flagranza ve ne siano altri coimputati per il medesimo titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e tramutato in arresto", una eventuale separazione dei procedimenti va ritenuta accettabile. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte