Sentenza 248/1986 (ECLI:IT:COST:1986:248)
Massima numero 12606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
25/11/1986; Decisione del
25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Titolo
SENT. 248/86 B. LAVORO (DIRITTO AL) - RICONOSCIMENTO ESTESO A TUTTI I LAVORATORI IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - STRUMENTO DEL COLLOCAMENTO PUBBLICO DEI LAVORATORI - LEGITTIMITA' - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI.
SENT. 248/86 B. LAVORO (DIRITTO AL) - RICONOSCIMENTO ESTESO A TUTTI I LAVORATORI IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - STRUMENTO DEL COLLOCAMENTO PUBBLICO DEI LAVORATORI - LEGITTIMITA' - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI.
Testo
L'art. 4, comma primo, Cost. sancisce per tutti i cittadini il riconoscimento del diritto al lavoro e il dovere per lo Stato di promuovere le condizioni che lo rendono effettivo. Esso contiene certamente l'impegno dello Stato per una politica di piena occupazione e giustifica l'intervento dei poteri pubblici per la disciplina dell'impiego dei lavoratori. Il riconoscimento di detto diritto esteso a tutti impone, pero', in applicazione del principio di uguaglianza, di procedere ad un'equa ripartizione delle occasioni di lavoro esistenti, le quali non coprono l'intera area dei lavoratori per la ben nota insufficienza dei posti di lavoro. E lo strumento del collocamento pubblico consente di attuare la detta politica dell'occupazione, nonche' scelte politiche in funzione anche di altri scopi, ed anche se debbono operarsi restrizioni cio' rientra nella discrezione del legislatore, con l'ovvio limite di evitare totale soppressione o grave affievolimento del diritto di liberta' dei singoli, in cui e' compresa la scelta dell'attivita' di lavoro e nel rispetto sempre di quella ragionevolezza che la coscienza sociale impone.
L'art. 4, comma primo, Cost. sancisce per tutti i cittadini il riconoscimento del diritto al lavoro e il dovere per lo Stato di promuovere le condizioni che lo rendono effettivo. Esso contiene certamente l'impegno dello Stato per una politica di piena occupazione e giustifica l'intervento dei poteri pubblici per la disciplina dell'impiego dei lavoratori. Il riconoscimento di detto diritto esteso a tutti impone, pero', in applicazione del principio di uguaglianza, di procedere ad un'equa ripartizione delle occasioni di lavoro esistenti, le quali non coprono l'intera area dei lavoratori per la ben nota insufficienza dei posti di lavoro. E lo strumento del collocamento pubblico consente di attuare la detta politica dell'occupazione, nonche' scelte politiche in funzione anche di altri scopi, ed anche se debbono operarsi restrizioni cio' rientra nella discrezione del legislatore, con l'ovvio limite di evitare totale soppressione o grave affievolimento del diritto di liberta' dei singoli, in cui e' compresa la scelta dell'attivita' di lavoro e nel rispetto sempre di quella ragionevolezza che la coscienza sociale impone.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte