Sentenza 248/1986 (ECLI:IT:COST:1986:248)
Massima numero 12607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
25/11/1986; Decisione del
25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Titolo
SENT. 248/86 C. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO DI VALERSI (AI FINI DELLE ASSUNZIONI) DEGLI APPOSITI UFFICI PUBBLICI E DI EFFETTUARE RICHIESTE NUMERICHE - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE AD ASSUNZIONI NOMINATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO AL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 248/86 C. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO DI VALERSI (AI FINI DELLE ASSUNZIONI) DEGLI APPOSITI UFFICI PUBBLICI E DI EFFETTUARE RICHIESTE NUMERICHE - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE AD ASSUNZIONI NOMINATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO AL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Va ribadito - anche alla luce delle modifiche legislative che il sistema di avviamento al lavoro ha subito negli anni successivi alle decisioni della Corte costituzionale in materia, modifiche intese, tra l'altro, a salvaguardare i livelli occupazionali gia' raggiunti (con l'istituzione di canali privilegiati di riavviamento al lavoro), ed a favorire l'occupazione giovanile che l'ingerenza pubblica nella fase di formazione del rapporto - pur comprimendo l'autonomia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore in ordine alla scelta della controparte negoziale - trova (ancora) razionale fondamento, oltreche' nella necessita' di evitare l'esercizio della mediazione privata, anche nel rilevante interesse pubblico all'occupazione ed al controllo della domanda ed offerta di lavoro. E' ben vero che l'ambito di applicabilita' delle richieste nominative e' andato progressivamente ampliandosi, fino al punto che l'art. 6 della recente legge n. 724 del 1980 ha concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, la possibilita' di fare contestualmente richiesta di lavoratori per meta' numerica e per l'altra meta' nominativa, senza alcun dovere di esporne i motivi; e che le esigenze determinate dall'impiego sempre piu' massiccio delle nuove tecnologie rendera' certamente necessaria anche una piu' profonda e radicale riforma del collocamento, le cui scelte sono affidate piu' che mai alla discrezionalita' del legislatore. Ma finche' permangono crisi economica e necessita' di direzione statale della politica economica a sostegno ed incremento dell'occupazione, sembra difficile instaurare un regime di piena liberta' fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore. Allo stato attuale, dunque, non sussistono violazioni degli artt. 2 e 4, comma primo (in relazione all'art. 3, comma primo), Cost., giacche' lo strumento del collocamento pubblico consente l'attuazione di quella politica di piena occupazione cui l'art. 4 impegna lo Stato, e che, in applicazione del principio di uguaglianza, deve essere orientata ad un'equa ripartizione dell'(insufficiente) offerta di posti di lavoro: le conseguenti restrizioni dell'autonomia privata rispondono ad interessi pubblici e, come tali, sono ammissibili, entro limiti di ragionevolezza e sempreche' non comportino totale soppressione o grave affievolimento del diritto di liberta' dei singoli (in cui e' compresa la scelta dell'attivita' lavorativa). (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5), e degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui si dispone che le assunzioni dei lavoratori avvengano per il tramite degli appositi uffici pubblici e attraverso richieste numeriche da parte del datore di lavoro (limitando la possibilita' di richieste nominative solo ad alcuni casi particolari)). - S. nn. 53/1957 e 30/1958, che ritennero non costituzionalmente illegittimi (in riferimento agli stessi parametri) gli artt. 8, 13 e 27 della legge n. 264 del 1949.
Va ribadito - anche alla luce delle modifiche legislative che il sistema di avviamento al lavoro ha subito negli anni successivi alle decisioni della Corte costituzionale in materia, modifiche intese, tra l'altro, a salvaguardare i livelli occupazionali gia' raggiunti (con l'istituzione di canali privilegiati di riavviamento al lavoro), ed a favorire l'occupazione giovanile che l'ingerenza pubblica nella fase di formazione del rapporto - pur comprimendo l'autonomia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore in ordine alla scelta della controparte negoziale - trova (ancora) razionale fondamento, oltreche' nella necessita' di evitare l'esercizio della mediazione privata, anche nel rilevante interesse pubblico all'occupazione ed al controllo della domanda ed offerta di lavoro. E' ben vero che l'ambito di applicabilita' delle richieste nominative e' andato progressivamente ampliandosi, fino al punto che l'art. 6 della recente legge n. 724 del 1980 ha concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, la possibilita' di fare contestualmente richiesta di lavoratori per meta' numerica e per l'altra meta' nominativa, senza alcun dovere di esporne i motivi; e che le esigenze determinate dall'impiego sempre piu' massiccio delle nuove tecnologie rendera' certamente necessaria anche una piu' profonda e radicale riforma del collocamento, le cui scelte sono affidate piu' che mai alla discrezionalita' del legislatore. Ma finche' permangono crisi economica e necessita' di direzione statale della politica economica a sostegno ed incremento dell'occupazione, sembra difficile instaurare un regime di piena liberta' fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore. Allo stato attuale, dunque, non sussistono violazioni degli artt. 2 e 4, comma primo (in relazione all'art. 3, comma primo), Cost., giacche' lo strumento del collocamento pubblico consente l'attuazione di quella politica di piena occupazione cui l'art. 4 impegna lo Stato, e che, in applicazione del principio di uguaglianza, deve essere orientata ad un'equa ripartizione dell'(insufficiente) offerta di posti di lavoro: le conseguenti restrizioni dell'autonomia privata rispondono ad interessi pubblici e, come tali, sono ammissibili, entro limiti di ragionevolezza e sempreche' non comportino totale soppressione o grave affievolimento del diritto di liberta' dei singoli (in cui e' compresa la scelta dell'attivita' lavorativa). (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5), e degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui si dispone che le assunzioni dei lavoratori avvengano per il tramite degli appositi uffici pubblici e attraverso richieste numeriche da parte del datore di lavoro (limitando la possibilita' di richieste nominative solo ad alcuni casi particolari)). - S. nn. 53/1957 e 30/1958, che ritennero non costituzionalmente illegittimi (in riferimento agli stessi parametri) gli artt. 8, 13 e 27 della legge n. 264 del 1949.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte