Sentenza 248/1986 (ECLI:IT:COST:1986:248)
Massima numero 12608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  25/11/1986;  Decisione del  25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12605  12606  12607


Titolo
SENT. 248/86 D. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI VALERSI (AI FINI DELLE ASSUNZIONI) DEGLI APPOSITI UFFICI PUBBLICI - POSSIBILITA' PER IL LAVORATORE DI ISCRIVERSI NELLE SOLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEL COMUNE DI RESIDENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - SISTEMA DEL COLLOCAMENTO PUBBLICO DEI LAVORATORI - RAZIONALITA' - NON VIOLA IL PRECETTO COSTITUZIONALE CHE GARANTISCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO DI CIRCOLARE E SOGGIORNARE LIBERAMENTE IN QUALSIASI PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE.

Testo
Se e' vero che il lavoratore e' libero di fissare la propria residenza in qualsiasi Comune della Repubblica senza limite alcuno, non si puo' disconoscere d'altra parte la ragionevole necessita' che ha determinato il legislatore ad ancorare il sistema dell'avviamento al lavoro ad un elemento certo che consentisse di individuare l'ufficio di collocamento competente a provvedere, ed esso non poteva non essere che quello della residenza, con assoluta assenza di caratteri di fissita' e definitivita' non sussistendo a carico del lavoratore il divieto di cambiare la sua residenza. Pertanto, il criterio dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento del Comune di residenza, adottato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, risponde a motivi di concretezza (individuazione dell'ufficio di collocamento competente all'avviamento). Oltre a cio' v'e' da considerare che la circolazione dei lavoratori nel territorio dello Stato e' consentita, sia pure in certi limiti, dagli artt. 8 e 15 della legge n. 264 del 1949 (come modificati dalla legge n. 5 del 1961, che ha abrogato le norme sulle migrazioni interne di cui alla legge n. 358 del 1931 e quelle contro l'urbanesimo di cui alla legge n. 1092 del 1939), essendo previsto il passaggio del lavoratore da un'azienda ad un'altra, anche se sita in localita' diversa, nonche' l'assunzione di lavoratori di localita' viciniori sia pure con l'osservanza di criteri di proporzionalita'; consentito allo stesso, senza cambiare la propria residenza, di trasferire l'iscrizione nelle liste di collocamento di altro Comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale, situato nella stessa provincia o in altra provincia contermine, comunque nel raggio di 150 chilometri; disposto che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune possono concorrere, a richiesta dell'ufficio di collocamento, lavoratori di altro Comune anche di province contermini, osservati i criteri di proporzionalita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 16, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della detta legge n. 264 del 1949, nella parte in cui si consente l'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento del solo Comune di residenza, sollevata sotto il profilo che l'attuale sistema comprimerebbe la liberta' di circolazione e di soggiorno del lavoratore nel territorio dello Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte