Sentenza 249/1986 (ECLI:IT:COST:1986:249)
Massima numero 12609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
25/11/1986; Decisione del
25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
12610
Titolo
SENT. 249/86 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI - INSEGNANTI IN SERVIZIO CON TITOLO DI SUPPLENZA ANNUALE NELL'ANNO SCOLASTICO 1981-82 - APPLICABILITA' DEI BENEFICI (FINALIZZATI ALL'IMMISSIONE IN RUOLO) PREVISTI PER GLI "INCARICATI" NELL'ANNO 1980-81 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, quarto comma, 37 e 57. - cst artt. 3, comma primo, e 97, comma primo.
SENT. 249/86 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI - INSEGNANTI IN SERVIZIO CON TITOLO DI SUPPLENZA ANNUALE NELL'ANNO SCOLASTICO 1981-82 - APPLICABILITA' DEI BENEFICI (FINALIZZATI ALL'IMMISSIONE IN RUOLO) PREVISTI PER GLI "INCARICATI" NELL'ANNO 1980-81 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, quarto comma, 37 e 57. - cst artt. 3, comma primo, e 97, comma primo.
Testo
La mancata considerazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo (desumibile dai lavori preparatori e dal contesto delle disposizioni della l. 20 maggio 1982, n. 270) di dettare una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella quale l'anno scolastico 1980-81 appare come termine ad quem solo perche' erroneamente si reputava che l'iter bicamerale di approvazione della legge avrebbe potuto concludersi prima del successivo anno scolastico. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - gli artt. 35, comma quarto, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici (sessione riservata di esami di abilitazione e conseguente immissione in ruolo) ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81.
La mancata considerazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo (desumibile dai lavori preparatori e dal contesto delle disposizioni della l. 20 maggio 1982, n. 270) di dettare una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella quale l'anno scolastico 1980-81 appare come termine ad quem solo perche' erroneamente si reputava che l'iter bicamerale di approvazione della legge avrebbe potuto concludersi prima del successivo anno scolastico. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - gli artt. 35, comma quarto, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici (sessione riservata di esami di abilitazione e conseguente immissione in ruolo) ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte