Sentenza 250/1986 (ECLI:IT:COST:1986:250)
Massima numero 12611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
25/11/1986; Decisione del
25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
12612
Titolo
SENT. 250/86 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - NOTIFICAZIONE DEL VERBALE IN CUI SI DA' ATTO DELLA PRODUZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA, NEI PROCEDIMENTI DINANZI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 250/86 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - NOTIFICAZIONE DEL VERBALE IN CUI SI DA' ATTO DELLA PRODUZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA, NEI PROCEDIMENTI DINANZI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La scrittura privata, tutte le volte che consente all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, incide sul diritto di difesa del convenuto contumace non meno intensamente di altri atti (giuramento, interrogatorio formale) per i quali la notificazione al contumace e' prevista. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 292 cod. proc. civ. (riguardante la notificazione e comunicazione di atti al contumace), nella parte in cui, nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore - compresi nel titolo II del libro II dello stesso codice - non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata.
La scrittura privata, tutte le volte che consente all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, incide sul diritto di difesa del convenuto contumace non meno intensamente di altri atti (giuramento, interrogatorio formale) per i quali la notificazione al contumace e' prevista. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 292 cod. proc. civ. (riguardante la notificazione e comunicazione di atti al contumace), nella parte in cui, nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore - compresi nel titolo II del libro II dello stesso codice - non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte