Sentenza 250/1986 (ECLI:IT:COST:1986:250)
Massima numero 12612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
25/11/1986; Decisione del
25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
12611
Titolo
SENT. 250/86 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - INTERROGATORIO FORMALE DEL CONTUMACE - FATTI IVI DEDOTTI - AMMISSIBILITA' - MANCATA ESCLUSIONE NEL CASO IN CUI LA COPIA DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DELLA PROVA (NOTIFICATA EX ART. 140 COD. PROC. CIV.), NON SIA CORREDATA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA PRESCRITTA RACCOMANDATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 250/86 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - INTERROGATORIO FORMALE DEL CONTUMACE - FATTI IVI DEDOTTI - AMMISSIBILITA' - MANCATA ESCLUSIONE NEL CASO IN CUI LA COPIA DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DELLA PROVA (NOTIFICATA EX ART. 140 COD. PROC. CIV.), NON SIA CORREDATA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA PRESCRITTA RACCOMANDATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona dopo il deposito della copia conforme dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (costituendo tale secondo adempimento una ulteriore formalita' che accompagna il primo) e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, per cui non rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 232 (mancata risposta), 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) e 140 (irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia) cod. proc. civ., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorche' la copia dell'ordinanza ammissiva della prova (che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140), non sia stata corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata. - S. n. 213/1975 (ribadita da O. n. 148/1976), che dichiaro' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona dopo il deposito della copia conforme dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (costituendo tale secondo adempimento una ulteriore formalita' che accompagna il primo) e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, per cui non rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 232 (mancata risposta), 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) e 140 (irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia) cod. proc. civ., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorche' la copia dell'ordinanza ammissiva della prova (che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140), non sia stata corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata. - S. n. 213/1975 (ribadita da O. n. 148/1976), che dichiaro' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte