Sentenza 251/1986 (ECLI:IT:COST:1986:251)
Massima numero 12613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  25/11/1986;  Decisione del  25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12614


Titolo
SENT. 251/86 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA' D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - COMPETENZA DEL TERRITORIO - INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA' D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' possibile ravvisare nella residenza, dimora e sede del convenuto l'espressione di un principio di civilta' giuridica se non ignorando altri fori che nel campo della competenza territoriale derogabile si affiancano a quelli generali, e che sono ugualmente previsti da norme codicistiche (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ex art. 20; foro stabilito per accordo delle parti ex art. 28). Ne' dalla contumacia del convenuto e' dato desumere una contestazione della competenza del giudice adito, potendo, del pari, da essa ricavarsi l'accettazione di tale competenza, nonche' l'indizio (anche se tutt'altro che univoco) di scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni nel merito, si' da indurlo addirittura a rifiutare di costituirsi in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. civ., concernente la competenza per territorio, nella parte in cui, nel procedimento in contumacia del convenuto, preclude al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale; questione sollevata in base all'assunto che: a) la regola generale di competenza territoriale, che e' data dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta, sarebbe dettata in ossequio ad un elementare principio di civilta' giuridica per cui chi e' convenuto in giudizio deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi, ma le norme sulla competenza territoriale possono d'altro canto essere derogate dalle parti, non coinvolgendo interessi pubblici di distribuzione di materie e funzioni tra uffici giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa; b) la connessione tra non rilevabilita' d'ufficio e derogabilita' della competenza per territorio verrebbe meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa fondare una presunzione di accettazione della competenza, e che anzi, al contrario, proprio il mancato rispetto della regola di competenza territoriale potrebbe aver causato la contumacia, rendendo disagevole la difesa in giudizio in un luogo diverso dalla residenza e non determinato da altri elementi di connessione con la causa; di talche' all'attore sarebbe consentito di scegliere arbitrariamente come luogo del giudizio, avvalendosi del meccanismo di cui all'art. 38 cit., una sede talmente disagiata per il convenuto da poter confidare nella sua contumacia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte