Ordinanza 252/1986 (ECLI:IT:COST:1986:252)
Massima numero 12615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  25/11/1986;  Decisione del  25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 252/86. IMPUGNAZIONI PENALI - MANDATO DI CATTURA - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO - APPELLABILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - INTERVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN PARTE QUA, DELL'ART. 263, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 260 cod. proc. pen., "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale e' stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura"; in quanto, avendo la Corte gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, il successivo art. 263 comma secondo (sia nel testo sostituito in forza dell'art. 6, l. n. 532 del 1982, sia in quello sostituito in forza dell'art. 18, l. n. 398 del 1984), la norma denunciata piu' non consente l'applicazione ipotizzata e censurata dal giudice a quo. - S. n. 110/1986; O. nn. 200/1984, 5 e 95/1983, 235/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte