Ordinanza 254/1986 (ECLI:IT:COST:1986:254)
Massima numero 12617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
25/11/1986; Decisione del
25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 254/86. PENSIONI - I.N.P.S. - PENSIONE INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 254/86. PENSIONI - I.N.P.S. - PENSIONE INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' - per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost. - degli artt. 14, comma sesto, della l. 30 aprile 1969, n. 153 nel testo originario, e comma quinto, nel testo sostituito dall'art. 26 della l. 3 giugno 1975, n. 160; 27 di tale ultima legge; 19 della l. 23 aprile 1981, n. 155; e 3, comma tredicesimo, della l. 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono un determinato limite massimo. Atteso che, con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., identica questione e' gia' stata decisa, nel senso della non fondatezza, mentre con riguardo all'ulteriore parametro dell'art. 42 Cost., e' manifesta l'arbitrarieta' del correlativo richiamo, non ricorrendo, nella specie, gli estremi del fenomeno espropriativo, per la particolare natura del prelievo contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce il connotato precipuo del sistema previdenziale. - S. n. 173/1986.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' - per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost. - degli artt. 14, comma sesto, della l. 30 aprile 1969, n. 153 nel testo originario, e comma quinto, nel testo sostituito dall'art. 26 della l. 3 giugno 1975, n. 160; 27 di tale ultima legge; 19 della l. 23 aprile 1981, n. 155; e 3, comma tredicesimo, della l. 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono un determinato limite massimo. Atteso che, con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., identica questione e' gia' stata decisa, nel senso della non fondatezza, mentre con riguardo all'ulteriore parametro dell'art. 42 Cost., e' manifesta l'arbitrarieta' del correlativo richiamo, non ricorrendo, nella specie, gli estremi del fenomeno espropriativo, per la particolare natura del prelievo contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce il connotato precipuo del sistema previdenziale. - S. n. 173/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte