Sentenza 22/2021 (ECLI:IT:COST:2021:22)
Massima numero 43465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
26/01/2021; Decisione del
26/01/2021
Deposito del 17/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Censura di norma attributiva del potere, anziché delle disposizioni che ne regolano l'esercizio - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Censura di norma attributiva del potere, anziché delle disposizioni che ne regolano l'esercizio - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità delle censure. Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anziché alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l'esercizio, non tradiscono affatto la genericità eccepita.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità delle censure. Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anziché alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l'esercizio, non tradiscono affatto la genericità eccepita.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
25/11/2019
n. 47
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte