Sentenza 209/2024 (ECLI:IT:COST:2024:209)
Massima numero 46551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  17/06/2024;  Decisione del  17/06/2024
Deposito del 19/12/2024; Pubblicazione in G. U. 27/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46550


Titolo
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Fondamento – Tutela della terzietà e della imparzialità della giurisdizione – Condizioni – Duplicazione di attività decisoria sulla medesima res iudicanda (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla omessa previsione dell’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato). (Classif. 199028).

Testo

Le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 179/2024 - mass. 46473, 46474, 46475; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).

Un’incompatibilità costituzionalmente necessaria sussiste allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione alla medesima res iudicanda, un’attività pregiudicante, e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una sede pregiudicata dalla propria precedente attività.

Ai fini dell’incompatibilità del giudice è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: le valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda; il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione; tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria; infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento.

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GIP presso il Tribunale di Siena in riferimento all’art. 111 Cost. – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Il rigetto della richiesta di decreto penale per non congruità della pena presuppone da parte del GIP una valutazione di fondatezza dell’ipotesi accusatoria e costituisce pertanto attività “pregiudicante” ai fini della incompatibilità; al contrario, a seguito di una nuova richiesta del pubblico ministero che si limiti a modificare la pena, il GIP è chiamato solo a verificare se la nuova determinazione della sanzione risulti adeguata rispetto alla gravità di un fatto di reato, che è stato già compiutamente apprezzato e valutato nella precedente attività decisoria. Non vi è dunque, nella situazione in esame, quella duplicazione di valutazioni sulla medesima regiudicanda richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per la sussistenza di una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà e imparzialità del giudice).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte