Ordinanza 256/1986 (ECLI:IT:COST:1986:256)
Massima numero 12619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  25/11/1986;  Decisione del  25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12620


Titolo
ORD. 256/86 A. PENSIONI - INPS - PENSIONI INVALIDITA', VECCHIAIA, SUPERSTITI - CUMULABILITA' DELLE PENSIONI - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE (DIRETTA O DI RIVERSIBILITA') - CRITERI DI ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' RICONOSCIUTA FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita', per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della l. 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia INPS per chi sia gia' titolare di una pensione diretta a carico del fondo di previdenza dell'INAIL o di quello previsto per i dipendenti delle Camere di Commercio ovvero l'integrazione della pensione di riversibilita' INPS nei confronti di titolare di altra pensione di riversibilita' a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito. E cio' in quanto la norma impugnata e' gia' stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo. - S. n. 314/1985; O. nn. 93 e 206/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte