Ordinanza 257/1986 (ECLI:IT:COST:1986:257)
Massima numero 12621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  25/11/1986;  Decisione del  25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 257/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLE MEDIE - ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI - DIVISIONE IN "ZONE" DEGLI ISTITUTI - CARENZA DI FORZA DI LEGGE DELL'ATTO IMPUGNATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 34 Cost. - dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento degli istituti medi di istruzione), nella parte in cui, prevedendo la divisione in "zone" degli istituti scolastici agli effetti delle iscrizioni degli studenti, viene a comprimere "di fatto" la libera determinazione dei genitori nella scelta della sede di scuola media cui iscrivere i propri figli. Atteso che la norma impugnata non ha forza di legge (onde non puo' formare oggetto del giudizio di costituzionalita'), in quanto trattasi di decreto che (come si evince anche dalla sua premessa) contiene un regolamento di esecuzione, approvato in applicazione del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del Consiglio di Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 34

Altri parametri e norme interposte