Ordinanza 258/1986 (ECLI:IT:COST:1986:258)
Massima numero 12622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  25/11/1986;  Decisione del  25/11/1986
Deposito del 28/11/1986; Pubblicazione in G. U. 03/12/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 258/86. REGIONE LIGURIA - POTESTA' LEGISLATIVA - TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA - REGIONE LIGURIA - SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO - RICORSI DELLO STATO - LEGGI STATALE E REGIONALE SOPRAVVENUTE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale in via principale della legge della Regione Liguria riapprovata il 2 novembre 1978 (recante norme sul "riassetto dell'organizzazione periferica del turismo e delega agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera"), impugnata dallo Stato - per contrasto con gli artt. 81, 117 e 128 Cost. - nella parte in cui sopprime gli Enti provinciali per il turismo (E.P.T.) di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, gia' istituiti con legge dello Stato; dispone il passaggio ai Comuni della Regione del personale degli E.P.T. soppressi; non prevede la presenza nel collegio dei revisori dei conti dei nuovi enti turistici istituiti dalla Regione di un rappresentante del Ministero del tesoro; ed omette di determinare il compenso dei revisori stessi. E' difatti venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio con l'entrata in vigore della legge statale 17 maggio 1983, n. 217 (Legge- quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), la quale ha direttamente operato la soppressione degli enti oggetto della normativa impugnata. Come anche e' dimostrato dalla successiva legge della stessa Liguria, del 21 luglio 1986, n. 15, che ha, a sua volta, previsto che fino a quando con legge regionale non sara' disposta la destinazione del personale degli E.P.T., a seguito della soppressione di tali enti ai sensi dell'art. 4 della legge citata n. 217 del 1983, le Province esercitino le funzioni delegate avvalendosi degli uffici degli enti stessi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte