Sentenza 260/1986 (ECLI:IT:COST:1986:260)
Massima numero 12625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/12/1986; Decisione del
10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Titolo
SENT. 260/86 B. ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA DEL SEQUESTRO O RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE - AUTORITA' COMPETENTE - LUOGHI IN CUI HA SEDE IL TRIBUNALE - COMPETENZA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - ESCLUSIONE PER IL PRETORE, ANCHE NEL CASO DI REATO DI SUA COMPETENZA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SULLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INFONDATEZZA.
SENT. 260/86 B. ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA DEL SEQUESTRO O RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE - AUTORITA' COMPETENTE - LUOGHI IN CUI HA SEDE IL TRIBUNALE - COMPETENZA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - ESCLUSIONE PER IL PRETORE, ANCHE NEL CASO DI REATO DI SUA COMPETENZA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SULLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INFONDATEZZA.
Testo
E' consolidato insegnamento della Corte che le disposizioni che derogano alle norme generali sulla competenza, per non porsi in contrasto con il principio del "giudice precostituito", debbono basarsi su "criteri che razionalmente valutino i disparati interessi posti in gioco dal processo". Nel caso di specie, al contestato criterio derogativo della competenza generale del Pretore previsto dagli artt. 224 bis, secondo comma, e 238, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuiscono al Procuratore della Repubblica la competenza a convalidare i sequestri operati dalla Polizia giudiziaria anche nel caso di reati di competenza del Pretore, deve riconoscersi consistenza e razionalita', fondato com'e' nell'interesse alla speditezza (o meglio alla semplificazione), per la convalida di tanto delicate misure coercitive adottate su iniziativa della polizia giudiziaria. Del resto, la modifica delle norme suddette e' stata determinata non gia' dall'intento di rimuovere la deroga alla competenza generale, ma dal sempre maggiore aggravio che era venuto a ricadere sulle procure della Repubblica. (Infondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 224 bis, secondo comma, e 238, secondo comma). - S. n. 139/1971.
E' consolidato insegnamento della Corte che le disposizioni che derogano alle norme generali sulla competenza, per non porsi in contrasto con il principio del "giudice precostituito", debbono basarsi su "criteri che razionalmente valutino i disparati interessi posti in gioco dal processo". Nel caso di specie, al contestato criterio derogativo della competenza generale del Pretore previsto dagli artt. 224 bis, secondo comma, e 238, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuiscono al Procuratore della Repubblica la competenza a convalidare i sequestri operati dalla Polizia giudiziaria anche nel caso di reati di competenza del Pretore, deve riconoscersi consistenza e razionalita', fondato com'e' nell'interesse alla speditezza (o meglio alla semplificazione), per la convalida di tanto delicate misure coercitive adottate su iniziativa della polizia giudiziaria. Del resto, la modifica delle norme suddette e' stata determinata non gia' dall'intento di rimuovere la deroga alla competenza generale, ma dal sempre maggiore aggravio che era venuto a ricadere sulle procure della Repubblica. (Infondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 224 bis, secondo comma, e 238, secondo comma). - S. n. 139/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte