Ordinanza 261/1986 (ECLI:IT:COST:1986:261)
Massima numero 12627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/12/1986; Decisione del
10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 261/86. PENA - PENE DETENTIVE BREVI - APPLICABILITA' DI SANZIONI SOSTITUTIVE - IPOTESI ESCLUSE - REATO DI DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - OMESSA ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - RICHIESTA DI PRONUNZIA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 261/86. PENA - PENE DETENTIVE BREVI - APPLICABILITA' DI SANZIONI SOSTITUTIVE - IPOTESI ESCLUSE - REATO DI DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - OMESSA ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - RICHIESTA DI PRONUNZIA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 60, 77, 53 e segg. della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione di direttive CEE) , nella parte in cui non prevedono, per il reato di discarica abusiva di rifiuti solidi urbani mediante stoccaggio sul terreno, l'inapplicabilita' del beneficio delle sanzioni sostitutive disposta (invece) per i reati di inquinamento mediante emissione di fumi e smog o mediante scarichi nelle acque e nel suolo, di cui agli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20, l. n. 615 del 1966 (legge c.d. antismog), ed agli artt. 21 e 22, l. n. 319 del 1976 (legge Merli). Per costante giurisprudenza della Corte, sono, infatti, inammissibili questioni dirette - come quella in esame - a sollecitare pronunzie additive in materia penale.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 60, 77, 53 e segg. della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione di direttive CEE) , nella parte in cui non prevedono, per il reato di discarica abusiva di rifiuti solidi urbani mediante stoccaggio sul terreno, l'inapplicabilita' del beneficio delle sanzioni sostitutive disposta (invece) per i reati di inquinamento mediante emissione di fumi e smog o mediante scarichi nelle acque e nel suolo, di cui agli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20, l. n. 615 del 1966 (legge c.d. antismog), ed agli artt. 21 e 22, l. n. 319 del 1976 (legge Merli). Per costante giurisprudenza della Corte, sono, infatti, inammissibili questioni dirette - come quella in esame - a sollecitare pronunzie additive in materia penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte