Ordinanza 262/1986 (ECLI:IT:COST:1986:262)
Massima numero 12628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/12/1986;  Decisione del  10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 262/86. IMPUGNAZIONI PENALI - MANDATO DI CATTURA - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO - APPELLABILITA' DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - NORMA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA IN PARTE QUA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dell'art. 263, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, "non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale e' stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura"; poiche', in parte qua, la norma denunciata e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 110/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte