Sentenza 22/2021 (ECLI:IT:COST:2021:22)
Massima numero 43466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
26/01/2021; Decisione del
26/01/2021
Deposito del 17/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza. L'argomentazione del rimettente supera il vaglio di non implausibilità che la Corte costituzionale è chiamata ad effettuare ai fini dell'ammissibilità delle questioni incidentali. (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
25/11/2019
n. 47
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte