Ordinanza 263/1986 (ECLI:IT:COST:1986:263)
Massima numero 12629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/12/1986;  Decisione del  10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 263/86. IMPUGNAZIONI PENALI - MANDATO DI CATTURA - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO - APPELLABILITA' DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - NORMA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA IN PARTE QUA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 263 cod.proc.pen. "nella parte in cui anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della l. 12 agosto 1982, n. 532, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale e' stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura"; dacche' la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 263 - sia nel testo sostituito in forza dell'art. 6 l. n. 532 del 1982, sia nel testo ulteriormente sostituito con l'art. 18 della l. 28 luglio 1984, n. 398 - nella identica parte oggetto della odierna censura. - S. n. 110/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte