Ordinanza 264/1986 (ECLI:IT:COST:1986:264)
Massima numero 12630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/12/1986; Decisione del
10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 264/86. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RICHIESTA DI RIESAME DEL DIFENSORE - TERMINE DI CINQUE GIORNI DECORRENTI DALL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO - DECORRENZA DEL TERMINE INDIPENDENTEMENTE DALLA CONOSCIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLO STESSO DIFENSORE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 264/86. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RICHIESTA DI RIESAME DEL DIFENSORE - TERMINE DI CINQUE GIORNI DECORRENTI DALL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO - DECORRENZA DEL TERMINE INDIPENDENTEMENTE DALLA CONOSCIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLO STESSO DIFENSORE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263-bis, secondo comma, cod.proc.pen. - denunciato, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine di cinque giorni, per la proposizione della richiesta di riesame del difensore, dalla esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura, indipendentemente dalla conoscibilita' di tale provvedimento da parte del difensore stesso - perche' valuti se persista la rilevanza di tale questione alla luce dello ius superveniens, costituito dalla legge 28 luglio 1984, n. 398: il cui art. 19, secondo comma, ha sostituito l'art. 263-bis cod.proc.pen. (per altro gia' raggiunto da declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale) statuendo che il termine per la richiesta di riesame in parola, decorre, per il difensore dell'imputato detenuto, "dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento". - S. n. 80/1984.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263-bis, secondo comma, cod.proc.pen. - denunciato, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine di cinque giorni, per la proposizione della richiesta di riesame del difensore, dalla esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura, indipendentemente dalla conoscibilita' di tale provvedimento da parte del difensore stesso - perche' valuti se persista la rilevanza di tale questione alla luce dello ius superveniens, costituito dalla legge 28 luglio 1984, n. 398: il cui art. 19, secondo comma, ha sostituito l'art. 263-bis cod.proc.pen. (per altro gia' raggiunto da declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale) statuendo che il termine per la richiesta di riesame in parola, decorre, per il difensore dell'imputato detenuto, "dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento". - S. n. 80/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte