Ordinanza 267/1986 (ECLI:IT:COST:1986:267)
Massima numero 12633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/12/1986;  Decisione del  10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 267/86. PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - INAPPLICABILITA' AI REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA (SOLA O CONGIUNTA A PENA DETENTIVA) - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 53, primo comma, e 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a detentiva, gia' esaminata e dichiarata inammissibile, la pronuncia richiesta esorbitando dai limiti dei poteri della Corte. - S. nn. 148/1984 e 350/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte