Sentenza 268/1986 (ECLI:IT:COST:1986:268)
Massima numero 9135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/12/1986; Decisione del
10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Titolo
SENT. 268/86 B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO AGGRAVATO - COMPETENZA TRASFERITA DAL TRIBUNALE AL PRETORE - ATTUALE MINORE GRAVITA' SOSTANZIALE DEL REATO - INSUSSISTENZA DELLA DENUNCIATA MINORE GARANZIA OFFERTA DAL GIUDICE MONOCRATICO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 268/86 B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO AGGRAVATO - COMPETENZA TRASFERITA DAL TRIBUNALE AL PRETORE - ATTUALE MINORE GRAVITA' SOSTANZIALE DEL REATO - INSUSSISTENZA DELLA DENUNCIATA MINORE GARANZIA OFFERTA DAL GIUDICE MONOCRATICO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La gravita' del reato (consumato o tentato) di furto aggravato e' attualmente, soltanto nell'astratta comminazione della pena, ma non piu' nella realta' dell'esperienza giuridica, nella quale le innovazioni normative in materia di attenuanti (in particolare le modifiche apportate all'art. 69 dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974, n. 220) lasciano al giudice, nella determinazione della pena tra il minimo e il massimo, piu' ampia discrezionalita'; sicche' gli elementi strutturali essenziali che caratterizzano l'ipotesi base contemplata nell'art. 624 cod. pen. - e su cui da sempre il pretore esercita una sua antica competenza - vi restano immutati nella figura circostanziata; ne consegue che l'art. 1 della l. 31 luglio 1984, n. 400 con l'attribuire al pretore la competenza per il reato in questione non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto priverebbe l'imputato delle maggiori garanzie offerte dal giudizio collegiale al quale rimangono beneficiari gli imputati di reati per cui sono previste pene edittali inferiori. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400).
La gravita' del reato (consumato o tentato) di furto aggravato e' attualmente, soltanto nell'astratta comminazione della pena, ma non piu' nella realta' dell'esperienza giuridica, nella quale le innovazioni normative in materia di attenuanti (in particolare le modifiche apportate all'art. 69 dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974, n. 220) lasciano al giudice, nella determinazione della pena tra il minimo e il massimo, piu' ampia discrezionalita'; sicche' gli elementi strutturali essenziali che caratterizzano l'ipotesi base contemplata nell'art. 624 cod. pen. - e su cui da sempre il pretore esercita una sua antica competenza - vi restano immutati nella figura circostanziata; ne consegue che l'art. 1 della l. 31 luglio 1984, n. 400 con l'attribuire al pretore la competenza per il reato in questione non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto priverebbe l'imputato delle maggiori garanzie offerte dal giudizio collegiale al quale rimangono beneficiari gli imputati di reati per cui sono previste pene edittali inferiori. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte