Sentenza 268/1986 (ECLI:IT:COST:1986:268)
Massima numero 9140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/12/1986; Decisione del
10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Titolo
SENT. 268/86 C. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO AGGRAVATO - COMPETENZA TRASFERITA DAL TRIBUNALE AL PRETORE - CONFLUENZA NEL PRETORE DELLE FUNZIONI INQUIRENTE E GIUDICANTE - CONSEGUENTE LAMENTATA MINORE GARANZIA PER GLI IMPUTATI DI FURTO AGGRAVATO - INSUSSISTENZA - ATTUALE INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ESIGENZA DI UNA RIGOROSA TUTELA DELLA TERZIETA' NELLE FUNZIONI DI GIUDICE-PRETORE - MONITO AL LEGISLATORE.
SENT. 268/86 C. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO AGGRAVATO - COMPETENZA TRASFERITA DAL TRIBUNALE AL PRETORE - CONFLUENZA NEL PRETORE DELLE FUNZIONI INQUIRENTE E GIUDICANTE - CONSEGUENTE LAMENTATA MINORE GARANZIA PER GLI IMPUTATI DI FURTO AGGRAVATO - INSUSSISTENZA - ATTUALE INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ESIGENZA DI UNA RIGOROSA TUTELA DELLA TERZIETA' NELLE FUNZIONI DI GIUDICE-PRETORE - MONITO AL LEGISLATORE.
Testo
Il procedimento pretorio, quando - in seguito al trasferimento della competenza del tribunale al pretore, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (ved. massima precedente) - ne sia oggetto il "furto aggravato", non perde le proprie caratteristiche di procedimento ispirato a esigenze di rapidita' e semplicita', in considerazione delle quali, in base a un principio di economia processuale, si e' ritenuto accettabile l'accorpamento nei procedimenti minori della funzione requirente e giudicante in un unico magistrato. Tale accorpamento, percio', non comporta, a scapito degli imputati di furto aggravato ora soggetti al giudizio del pretore, una diminuzione di garanzie lesiva del principio di eguaglianza. Va tuttavia avvertito che riguardo alla figura e ai poteri del pubblico ministero e' in corso una evoluzione, in cui si tende a collocare tale organo, in base al principio di parita' tra accusa e difesa, nel ruolo di parte, e che al termine di tale evoluzione, con la riforma del codice di rito, l'inderogabilita' di una rigorosa tutela della "terzieta'" anche nelle funzioni del giudice-pretore, si rendera' assoluta, e se i ritardi del legislatore dovessero perpetuarsi, non potrebbe non incidere nella giurisprudenza della Corte. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400 in parte qua).
Il procedimento pretorio, quando - in seguito al trasferimento della competenza del tribunale al pretore, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (ved. massima precedente) - ne sia oggetto il "furto aggravato", non perde le proprie caratteristiche di procedimento ispirato a esigenze di rapidita' e semplicita', in considerazione delle quali, in base a un principio di economia processuale, si e' ritenuto accettabile l'accorpamento nei procedimenti minori della funzione requirente e giudicante in un unico magistrato. Tale accorpamento, percio', non comporta, a scapito degli imputati di furto aggravato ora soggetti al giudizio del pretore, una diminuzione di garanzie lesiva del principio di eguaglianza. Va tuttavia avvertito che riguardo alla figura e ai poteri del pubblico ministero e' in corso una evoluzione, in cui si tende a collocare tale organo, in base al principio di parita' tra accusa e difesa, nel ruolo di parte, e che al termine di tale evoluzione, con la riforma del codice di rito, l'inderogabilita' di una rigorosa tutela della "terzieta'" anche nelle funzioni del giudice-pretore, si rendera' assoluta, e se i ritardi del legislatore dovessero perpetuarsi, non potrebbe non incidere nella giurisprudenza della Corte. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400 in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte