Sentenza 268/1986 (ECLI:IT:COST:1986:268)
Massima numero 9142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/12/1986;  Decisione del  10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  9134  9135  9140  9144  9148


Titolo
SENT. 268/86 D. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO AGGRAVATO - COMPETENZA TRASFERITA DA TRIBUNALE AL PRETORE - DECORRENZA TEMPORALE - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE PER GLI IMPUTATI TUTTORA SOGGETTI AL GIUDIZIO DEL TRIBUNALE - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' - RILIEVO DECISIVO - INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE PER I REATI SANZIONATI CON PENA CONGIUNTA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per un principio ormai fermo nel diritto vivente, le sanzioni sostitutive non possono applicarsi quando il reato per cui si procede sia punito (come nel caso) con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 1 legge 31 luglio 1984, n. 400, che esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive agli autori di un reato, in seguito alle nuove norme della legge n. 400 del 1984, non di competenza del pretore, ma tuttora di competenza del tribunale, perche' commesso prima dell'entrata in vigore della legge suddetta). - S. n. 350/1985, ma v. anche le ordinanze delle Sezioni unite penali della Cassazione nn. 1145 e 1146 del 1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte