Sentenza 268/1986 (ECLI:IT:COST:1986:268)
Massima numero 9144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/12/1986; Decisione del
10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Titolo
SENT. 268/86 E. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO AGGRAVATO - COMPETENZA TRASFERITA AL PRETORE - DECORRENZA TEMPORALE - CONSEGUENZE - SANZIONI SOSTITUTIVE - INAPPLICABILITA' AGLI IMPUTATI DELLO STESSO REATO GIA' DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 268/86 E. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO AGGRAVATO - COMPETENZA TRASFERITA AL PRETORE - DECORRENZA TEMPORALE - CONSEGUENZE - SANZIONI SOSTITUTIVE - INAPPLICABILITA' AGLI IMPUTATI DELLO STESSO REATO GIA' DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' ovvio che gli effetti voluti dal legislatore nell'adottare un diverso assetto processuale si verifichino dalla data di entrata in vigore della legge che tale diverso assetto dispone, rimanendo demandata al potere discrezionale dello stesso legislatore la regolamentazione dei rapporti processuali pendenti, mediante diritto transitorio. Percio' la inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive agli autori di uno stesso reato, se commesso prima dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1984, n. 400, in quanto, a differenza di coloro che lo abbiano commesso successivamente, non soggetti al giudizio del pretore ma tuttora a quello del tribunale, non puo' riconoscersi lesiva, a scapito dei primi, del principio di eguaglianza. E cio' a prescindere dall'essersi, nel caso, impugnato, anziche' l'art. 12, l'art. 1 della legge suddetta, articolo estraneo alla questione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 1 legge 31 luglio 1984, n. 400, in parte qua).
E' ovvio che gli effetti voluti dal legislatore nell'adottare un diverso assetto processuale si verifichino dalla data di entrata in vigore della legge che tale diverso assetto dispone, rimanendo demandata al potere discrezionale dello stesso legislatore la regolamentazione dei rapporti processuali pendenti, mediante diritto transitorio. Percio' la inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive agli autori di uno stesso reato, se commesso prima dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1984, n. 400, in quanto, a differenza di coloro che lo abbiano commesso successivamente, non soggetti al giudizio del pretore ma tuttora a quello del tribunale, non puo' riconoscersi lesiva, a scapito dei primi, del principio di eguaglianza. E cio' a prescindere dall'essersi, nel caso, impugnato, anziche' l'art. 12, l'art. 1 della legge suddetta, articolo estraneo alla questione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 1 legge 31 luglio 1984, n. 400, in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte