Sentenza 22/2021 (ECLI:IT:COST:2021:22)
Massima numero 43467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  26/01/2021;  Decisione del  26/01/2021
Deposito del 17/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43464  43465  43466  43468  43469


Titolo
Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale - Richiesta relativa a materia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato - Conseguente insussistenza dei relativi presupposti - Rigetto della richiesta.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge fall., ove interpretato nel senso che la legge abilitata a dettare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa sia solo quella statale, come anche l'analoga istanza, con riferimento ai limiti soggettivi di applicazione della procedura liquidatoria di cui all'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. La previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici va infatti ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, e di giurisdizione e norme processuali.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  25/11/2019  n. 47  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte