Sentenza 268/1986 (ECLI:IT:COST:1986:268)
Massima numero 9148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/12/1986;  Decisione del  10/12/1986
Deposito del 15/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  9134  9135  9140  9142  9144


Titolo
SENT. 268/86 F. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO AGGRAVATO - COMPETENZA TRASFERITA DAL TRIBUNALE AL PRETORE - IMPUTATI DELLO STESSO REATO RIMASTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - QUESTIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Poiche' l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive e' consentita, a norma dell'art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689, nei giudizi avanti al pretore, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 27 luglio 1984, n. 400, sollevata in un giudizio davanti al Pretore, sotto il profilo che gli imputati dello stesso reato, in quanto commesso antecedentemente all'entrata in vigore della legge, non potrebbero usufruire delle sanzioni sostitutive permanendo la competenza del tribunale, e' priva di concreta rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400 in relazione all'art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte