Sentenza 271/1986 (ECLI:IT:COST:1986:271)
Massima numero 12184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  16/12/1986;  Decisione del  16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12194


Titolo
SENT. 271/86 A. REGIONI A STATUTO COMUNE - POTESTA' NORMATIVA TRIBUTARIA - FUNZIONE ATTUATIVA DI LEGGI STATALI - LIMITI - TASSA DI RILASCIO E ANNUALE SULLE CONCESSIONI PER LE RISERVE DI CACCIA ED ESERCIZIO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La potesta' normativa tributaria delle regioni a statuto ordinario, come aspetto o specie dell'autonomia finanziaria ad esse riconosciute, trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119 Cost.. Tale potesta' normativa, a differenza della potesta' legislativa concorrente esercitata dalle regioni a statuto ordinario a norma dell'art. 117, primo comma, Cost., opera in funzione attuativa di leggi statali e si svolge entro i diversi particolari confini, di forme e limiti, che le leggi della Repubblica sono legittimati a fissare. Nella specifica materia delle tasse sulle concessioni regionali, i criteri e i limiti di esercizio della potesta' normativa regionale - vincolanti non solo per la prima applicazione del tributo ma anche per la successiva normazione regionale, pur nell'ipotesi in cui successive leggi statali sulla materia nulla dispongano circa i limiti dell'autonomia regionale, come nel caso della legge n. 968 del 1977, all'art. 24 - sono stati determinati dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970 e dalla legge n. 594/1979. L'inosservanza di tali limiti rende, nella specie, illegittimi, per contrasto con l'art. 119 Cost., l'art. 44, n. 1, della l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 e l'allegata tabella A, lett. E e l'art. 4 della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia, l'art. 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30, nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia, l'art. 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie, in quanto dette tasse di concessione sono determinate in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281; nonche' l'art. 1 della l. reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa, e l'art. 1 della l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia, in quanto dette tasse sono determinate in misura superiore non solo a quella consentita dall'art. 3 della legge n. 281/1970, ma anche a quella consentita dall'art. unico della successiva legge n. 594/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte