Sentenza 271/1986 (ECLI:IT:COST:1986:271)
Massima numero 12194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  16/12/1986;  Decisione del  16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12184


Titolo
SENT. 271/86 B. REGIONE PIEMONTE - RISERVE DI CACCIA, AZIENDE FAUNISTICHE REGIONALI, ECC. - CONCESSIONI - NORMATIVA REGIONALE - NON RIGUARDA LE TASSE SULLE CONCESSIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il disposto del n. 14 della tariffa allegata alla legge regionale del Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, per il quale "le concessioni di costituzione di riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie e centri privati di produzione di selvaggina sono disciplinate dalla normativa regionale in materia di caccia", non determina la misura di alcuna tassa di concessione regionale, contenendo un mero rinvio ad altra normativa. Pertanto, esso non viola l'art. 119 Cost., in quanto, di per se', non contrasta con alcuna delle disposizioni di legge statale (art. 3 legge n. 281/1970, art. unico legge n. 594/1979) che stabiliscono le forme e i limiti entro i quali le Regioni a statuto ordinario possono legiferare in materia di tasse sulle concessioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 119 Cost. - del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte