Sentenza 272/1986 (ECLI:IT:COST:1986:272)
Massima numero 12188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
16/12/1986; Decisione del
16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
12191
Titolo
SENT. 272/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - LEGGI FRA LORO COLLEGATE - AUTONOMIA DEI GIUDIZI RIGUARDANTI CIASCUNA DI ESSE - IPOTESI PARTICOLARI - IMPUGNATIVA DI LEGGE CHE RINVII AD ALTRA NON IMPUGNATA MA PRIVA DI PROPRIO CONTENUTO INNOVATIVO - INAMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 272/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - LEGGI FRA LORO COLLEGATE - AUTONOMIA DEI GIUDIZI RIGUARDANTI CIASCUNA DI ESSE - IPOTESI PARTICOLARI - IMPUGNATIVA DI LEGGE CHE RINVII AD ALTRA NON IMPUGNATA MA PRIVA DI PROPRIO CONTENUTO INNOVATIVO - INAMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Ogni legge - atto di produzione a se stante - ha una sfera sua propria ed e' quindi oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimita' costituzionale. In particolare, una questione di legittimita' costituzionale non e' resa inammissibile dalla circostanza che la norma oggetto del giudizio si ricolleghi ad altra norma, non previamente impugnata, se questa non aveva apportato innovazioni sostanziali alla legislazione preesistente (Fattispecie relativa alla legge della Regione Lombardia approvata il 25 novembre 1982, e riapprovata il 24 febbraio 1983, in materia di tasse su concessioni regionali, rispetto alle leggi regionali n. 71 del 1981 e n. 45 del 1980, in materia di tasse di concessioni, rispettivamente, per villaggi turistici e fiere). - S. nn. 49/1963 e 19/1970.
Ogni legge - atto di produzione a se stante - ha una sfera sua propria ed e' quindi oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimita' costituzionale. In particolare, una questione di legittimita' costituzionale non e' resa inammissibile dalla circostanza che la norma oggetto del giudizio si ricolleghi ad altra norma, non previamente impugnata, se questa non aveva apportato innovazioni sostanziali alla legislazione preesistente (Fattispecie relativa alla legge della Regione Lombardia approvata il 25 novembre 1982, e riapprovata il 24 febbraio 1983, in materia di tasse su concessioni regionali, rispetto alle leggi regionali n. 71 del 1981 e n. 45 del 1980, in materia di tasse di concessioni, rispettivamente, per villaggi turistici e fiere). - S. nn. 49/1963 e 19/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte