Sentenza 272/1986 (ECLI:IT:COST:1986:272)
Massima numero 12191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  16/12/1986;  Decisione del  16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 24/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12188


Titolo
SENT. 272/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI A STATUTO COMUNE - POTESTA' NORMATIVA TRIBUTARIA - FUNZIONE ATTUATIVA DI LEGGI STATALI - LIMITI - REGIONE LOMBARDIA - TASSA REGIONALE SULL'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DI CAMPEGGI E DI VILLAGGI TURISTICI - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA DI FIERE E MERCATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le Regioni a statuto ordinario, nel sistema normativo vigente, non possono incidere sulla configurazione del tributo regionale e fissarne l'entita' in limiti diversi da quelli previsti dalla legislazione statale, neanche al fine di armonizzare la disciplina tributaria alla disciplina sostanziale che le Regioni stesse abbiano adottato ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost.. Infatti, secondo quanto gia' affermato dalla Corte con la sentenza n. 271 del 1986, mentre la potesta' normativa sostanziale delle Regioni a statuto ordinario si esplica alla stregua del primo comma dell'art. 117 Cost. e nei limiti da esso previsti (c.d. potesta' legislativa concorrente), il potere normativo tributario delle stesse, regolato dall'art. 119, primo comma, Cost., opera entro i diversi particolari confini che le leggi della Repubblica sono legittimati a fissare (c.d. potesta' legislativa attuativa). In materia di tasse sulle concessioni regionali, la disciplina posta dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 - il cui nucleo essenziale non e' stato toccato dall'evoluzione normativa anche recente - prevede che tali tributi corrispondano ai tipi delle tasse sulle concessioni governative, gia' di competenza dello Stato. Ne consegue che e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge regionale lombarda approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata il 24 febbraio 1983, in quanto struttura la tassa sull'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio dei campeggi e dei villaggi turistici secondo il criterio della classificazione sulla base dei servizi offerti, operata dalla legge regionale n. 71 del 1981, mentre la legislazione dello Stato (d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, voce n. 89 della tariffa) la commisura alla superficie del campeggio o la stabilisce in misura fissa per i villaggi turistici. Del pari illegittimo e' l'art. 2 della legge regionale impugnata, che introduce alla voce della tariffa regionale n. 24, riguardante fiere e mercati, una sottovoce non prevista dalla voce n. 119 della tariffa nazionale (d.P.R. nn. 121 del 1961 e 641 del 1972). I rigidi vincoli posti alla normativa tributaria regionale dalla legislazione statale, nella fattispecie e in linea generale, reclamano, pero', in questa legislazione una capacita' di prevenzione e di adeguamento alle esigenze della realta' regionale, indispensabile per fondare sistemi regolatori aperti e coerenti con l'evoluzione della societa'. - S. nn. 271/1986 e 214/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  01/03/1961  n. 121  art. 89  tariffa

decreto del Presidente della Repubblica  01/03/1961  n. 121  art. 119  tariffa