Sentenza 273/1986 (ECLI:IT:COST:1986:273)
Massima numero 12636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
16/12/1986; Decisione del
16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 273/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - POTESTA' LEGISLATIVA - ISTRUZIONE E SCUOLE - ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI - ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO - CRITERI - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 273/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - POTESTA' LEGISLATIVA - ISTRUZIONE E SCUOLE - ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI - ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO - CRITERI - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Successivamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio contro la l.reg. dell'Emilia-Romagna riapprovata il 13 ottobre 1977, avente ad oggetto "abrogazione della l. reg. 27 dicembre 1972, n. 16 sulla assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia", denunciata nella parte in cui preannuncia una nuova normativa con la finalita' di superare le modalita' "del concorso pubblico per soli titoli", per asserito contrasto con il terzo e quarto comma dell'art. 34 Cost., la stessa Regione ha emanato la legge 25 gennaio 1983, n. 6 con cui ha organicamente previsto e disciplinato la materia con una serie di interventi, ivi compreso quello relativo all'attribuzione di borse di studio, volti a rimuovere gli ostacoli socio-economici e culturali di impedimento al pieno esercizio del diritto allo studio. Pertanto, essendo venute meno le ragioni di contrasto alla radice del giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Successivamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio contro la l.reg. dell'Emilia-Romagna riapprovata il 13 ottobre 1977, avente ad oggetto "abrogazione della l. reg. 27 dicembre 1972, n. 16 sulla assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia", denunciata nella parte in cui preannuncia una nuova normativa con la finalita' di superare le modalita' "del concorso pubblico per soli titoli", per asserito contrasto con il terzo e quarto comma dell'art. 34 Cost., la stessa Regione ha emanato la legge 25 gennaio 1983, n. 6 con cui ha organicamente previsto e disciplinato la materia con una serie di interventi, ivi compreso quello relativo all'attribuzione di borse di studio, volti a rimuovere gli ostacoli socio-economici e culturali di impedimento al pieno esercizio del diritto allo studio. Pertanto, essendo venute meno le ragioni di contrasto alla radice del giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 34
Altri parametri e norme interposte