Ordinanza 274/1986 (ECLI:IT:COST:1986:274)
Massima numero 12637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  16/12/1986;  Decisione del  16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 274/86. INDUSTRIA E COMMERCIO - PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE - NORME DI LEGGE STATALI - PROSPETTATO CONTRASTO CON REGOLAMENTO CEE - SENTENZA INTEGRATIVA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8-12 della l. 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione) - denunciati, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., nella parte in cui introducono una particolare procedura per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, in asserito contrasto con il regolamento CEE n. 804 del 1968 (le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro). Difatti - come gia' statuito in precedenti decisioni - l'eventuale esistenza di disposizioni della legislazione nazionale, anteriore o successiva, incompatibili con le regole comunitarie - di per se' immediatamente applicabili - non esclude la necessaria immediata applicazione di queste ultime da parte del giudice nazionale, onde non puo' prospettarsi un problema di costituzionalita' della legge nazionale incompatibile, in riferimento all'art. 11 o ad altro parametro costituzionale. - S. nn. 170/1984 e 113/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte