Ordinanza 275/1986 (ECLI:IT:COST:1986:275)
Massima numero 12638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
16/12/1986; Decisione del
16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 275/86. COMMERCIO CON L'ESTERO - IMPORTAZIONI - DIRITTI DOGANALI - DAZI DI IMPORTAZIONE - TARIFFE - PROSPETTATO CONTRASTO TRA LEGGE STATALE E NORME DI REGOLAMENTI COMUNITARI - IMMEDIATA APPLICABILITA' DI QUESTE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 275/86. COMMERCIO CON L'ESTERO - IMPORTAZIONI - DIRITTI DOGANALI - DAZI DI IMPORTAZIONE - TARIFFE - PROSPETTATO CONTRASTO TRA LEGGE STATALE E NORME DI REGOLAMENTI COMUNITARI - IMMEDIATA APPLICABILITA' DI QUESTE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione (gia' dichiarata inammissibile) di legittimita' costituzionale degli artt. 1, n. 3, e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione), in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., per contrasto con norme di regolamenti comunitari, stante la sistemazione data con precedente sentenza ai rapporti tra norme comunitarie e legge nazionale: per cui la normativa C.E.E. - tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilita' - entra e permane in vigore nel nostro territorio, e va conseguentemente applicata dal giudice nazionale, senza che i suoi effetti possano essere intaccati da leggi dello Stato, anche successive, con essa incompatibili. - S. nn. 170/1984, 48/1985.
E' manifestamente inammissibile la questione (gia' dichiarata inammissibile) di legittimita' costituzionale degli artt. 1, n. 3, e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione), in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., per contrasto con norme di regolamenti comunitari, stante la sistemazione data con precedente sentenza ai rapporti tra norme comunitarie e legge nazionale: per cui la normativa C.E.E. - tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilita' - entra e permane in vigore nel nostro territorio, e va conseguentemente applicata dal giudice nazionale, senza che i suoi effetti possano essere intaccati da leggi dello Stato, anche successive, con essa incompatibili. - S. nn. 170/1984, 48/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte