Sentenza 22/2021 (ECLI:IT:COST:2021:22)
Massima numero 43468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
26/01/2021; Decisione del
26/01/2021
Deposito del 17/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Titolo
Consorzi - Norme della Regione Calabria - Prevista assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Necessità di intervento regolativo del legislatore statale.
Consorzi - Norme della Regione Calabria - Prevista assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Necessità di intervento regolativo del legislatore statale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge reg. Calabria 16 maggio 2013, n. 24, che ha previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa. La norma regionale, impugnata dal Governo e censurata dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), regolando in termini concorsuali il dissesto di ente strumentale regionale, contrasta con l'art. 2 legge fall., per il quale è la legge, riferita unicamente a quella statale, a stabilire le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta, nonché l'autorità competente a disporla. L'indicata procedura concorsuale, di carattere speciale, implica infatti una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilità patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, che non può essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all'esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale. Tuttavia, va segnalata la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. Si evidenzia pertanto la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2020, n. 25 del 2007, n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge reg. Calabria 16 maggio 2013, n. 24, che ha previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa. La norma regionale, impugnata dal Governo e censurata dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), regolando in termini concorsuali il dissesto di ente strumentale regionale, contrasta con l'art. 2 legge fall., per il quale è la legge, riferita unicamente a quella statale, a stabilire le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta, nonché l'autorità competente a disporla. L'indicata procedura concorsuale, di carattere speciale, implica infatti una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilità patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, che non può essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all'esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale. Tuttavia, va segnalata la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. Si evidenzia pertanto la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2020, n. 25 del 2007, n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
25/11/2019
n. 47
art. 1
co.
legge della Regione Calabria
16/05/2013
n. 24
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte