Ordinanza 280/1986 (ECLI:IT:COST:1986:280)
Massima numero 12643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
16/12/1986; Decisione del
16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 280/86. MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - RICOVERO IN CASA DI CURA E CUSTODIA - ACCERTAMENTO DELLA PERSISTENZA DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE - OMESSA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
ORD. 280/86. MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - RICOVERO IN CASA DI CURA E CUSTODIA - ACCERTAMENTO DELLA PERSISTENZA DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE - OMESSA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per infermita' psichica, al previo accertamento da parte del giudice di esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dall'infermita' medesima al tempo della sua esecuzione; perche' lo stesso giudice valuti se, ed eventualmente, in quali termini, detta questione sia ancora rilevante, attesa la sopravvenienza della l. 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 ha espressamente abrogato, con il primo comma, l'intero art. 204 del codice penale, inoltre stabilendo nel secondo comma che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il reato e' persona socialmente pericolosa".
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per infermita' psichica, al previo accertamento da parte del giudice di esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dall'infermita' medesima al tempo della sua esecuzione; perche' lo stesso giudice valuti se, ed eventualmente, in quali termini, detta questione sia ancora rilevante, attesa la sopravvenienza della l. 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 ha espressamente abrogato, con il primo comma, l'intero art. 204 del codice penale, inoltre stabilendo nel secondo comma che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il reato e' persona socialmente pericolosa".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte