Ordinanza 281/1986 (ECLI:IT:COST:1986:281)
Massima numero 12644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
16/12/1986; Decisione del
16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 281/86. PENSIONI DI GUERRA - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO INDIRETTO - ORDINE DEI CHIAMATI. FRATELLI E SORELLE NATURALI - MANCATA PREVISIONE - MOTIVAZIONE CON RINVIO AD ALTRA PRECEDENTE ORDINANZA DELLO STESSO GIUDICE. MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 281/86. PENSIONI DI GUERRA - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO INDIRETTO - ORDINE DEI CHIAMATI. FRATELLI E SORELLE NATURALI - MANCATA PREVISIONE - MOTIVAZIONE CON RINVIO AD ALTRA PRECEDENTE ORDINANZA DELLO STESSO GIUDICE. MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l. 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui, in mancanza degli altri chiamati, non prevedono, accanto ai legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di diritto a trattamento privilegiato indiretto di guerra, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.: non essendo sufficiente ad assolvere il precetto di cui all'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, una mera motivazione per relationem in ordine alla non manifesta infondatezza della questione come quella nella specie operata dal giudice a quo (per altro, con riferimento ad altra questione sollevata con propria precedente ordinanza di rinvio, e gia' dichiarata inammissibile). - S. n. 292/1985; O. nn. 23 e 294/1985; O. n. 12/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l. 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui, in mancanza degli altri chiamati, non prevedono, accanto ai legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di diritto a trattamento privilegiato indiretto di guerra, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.: non essendo sufficiente ad assolvere il precetto di cui all'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, una mera motivazione per relationem in ordine alla non manifesta infondatezza della questione come quella nella specie operata dal giudice a quo (per altro, con riferimento ad altra questione sollevata con propria precedente ordinanza di rinvio, e gia' dichiarata inammissibile). - S. n. 292/1985; O. nn. 23 e 294/1985; O. n. 12/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte