Ordinanza 282/1986 (ECLI:IT:COST:1986:282)
Massima numero 12645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
16/12/1986; Decisione del
16/12/1986
Deposito del 19/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Titolo
ORD. 282/86 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FINANZIAMENTO - CONTRIBUTI DI MALATTIA A CARICO DEI LIBERI PROFESSIONISTI - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA CARENTE O SOLO PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 282/86 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FINANZIAMENTO - CONTRIBUTI DI MALATTIA A CARICO DEI LIBERI PROFESSIONISTI - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA CARENTE O SOLO PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono manifestamente inammissibili - in quanto le ordinanze che le sollevano sono prive di alcun riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ovvero si limitano a rinviare ai contenuti di altri provvedimenti, onde risultano, in ogni caso, carenti di motivazione (od autonoma motivazione) sulla rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale) e della successiva normativa, susseguitasi nel tempo, relativa alla contribuzione di malattia e riguardante i liberi professionisti: artt. 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Sono manifestamente inammissibili - in quanto le ordinanze che le sollevano sono prive di alcun riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ovvero si limitano a rinviare ai contenuti di altri provvedimenti, onde risultano, in ogni caso, carenti di motivazione (od autonoma motivazione) sulla rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale) e della successiva normativa, susseguitasi nel tempo, relativa alla contribuzione di malattia e riguardante i liberi professionisti: artt. 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte