Sentenza 283/1986 (ECLI:IT:COST:1986:283)
Massima numero 12093
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 283/86. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - ASSUNTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN SEDE DI GIUDIZIO EX ART. 700 C.P. C.- AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI UN RACCORDO SCIABILE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON SPETTA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEGLI ATTI INVASIVI.

Testo
I decreti in date 12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984 con i quali il Pretore di Pistoia, in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c., ha autorizzato l'esecuzione di un raccordo sciabile nella zona dell'Abetone, dettando prescrizioni in ordine alle modalita' e ai tempi dei tagli boschivi, da effettuarsi sotto la vigilanza di un funzionario del locale dipartimento forestale, designato dal Pretore medesimo, benche' assunti quali provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., hanno natura sostanziale di ordinanze necessitate extra ordinem. Si tratta, infatti, di pronunce emesse sul dichiarato presupposto di uno stato di pericolo per la pubblica incolumita', a tutela dell'interesse pubblico, assumendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. non come la introduzione in sede cautelare di una domanda di parte volta ad ottenere tutela di situazioni soggettive, bensi' come una denunzia cui e' abilitato qualunque cittadino, esponente una situazione di carente protezione di un interesse generale. Ma invero, non spetta al giudice, che e' sempre vincolato, nel formulare il suo provvedimento, al rispetto dei limiti generali dell'art. 4 della legge n. 2248/1865 All. E, il provvedere ad esigenze generali della societa', ne' ad amministrare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumita', sostituendosi all'Autorita' amministrativa e disponendo in positivo (e facendo forzatamente eseguire) cio' che la pubblica amministrazione non ha ritenuto di disporre nel suo apprezzamento discrezionale. (Non spetta all'Autorita' giudiziaria autorizzare la realizzazione di una pista da sci ai fini dell'interesse generale alla pubblica incolumita', la' dove il provvedimento autorizzatorio richiesto per il compimento dei relativi lavori rientra nelle attribuzioni della pubblica amministrazione; conseguente annullamento dei decreti del Pretore di Pistoia in date 12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984). - S. nn. 150/1981 e 70/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte