Sentenza 284/1986 (ECLI:IT:COST:1986:284)
Massima numero 12650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12651  12652  12653  12654  12655  12656  12657  12658


Titolo
SENT. 284/86 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - GIURISDIZIONI "PROFESSIONALI" - CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI (NELLE MATERIE STABILITE DAL RELATIVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE) - COMPOSIZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DUBBI CIRCA L'ESISTENZA DEL REQUISITO DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di giurisdizioni "professionali", non danno luogo a carenza - sotto il profilo della composizione dell'organo - ne' la designazione dei membri per elezioni (criterio, questo, certamente conforme ai canoni costituzionali, tanto piu' in quanto recepito dall'art. 106, comma secondo, della Cost.), ne' l'incondizionata possibilita' di rielezione dei singoli componenti (assistita da modalita' tali da preservare il rieleggibile da influenze esterne, per cio' versandosi in ipotesi diversa da quella di rinnovazione del mandato da parte della Pubblica Amministrazione), ne' l'appartenenza degli stessi componenti alla categoria professionale interessata (esistendo nell'ordinamento costituzionale un istituto intrinsecamente affine, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, alla quale si e' riconosciuta natura giurisdizionale; e trattandosi comunque di specie diversa da quella in cui un organo giudichi di cause involgenti interessi propri dei suoi membri). Parimenti e' da escludere che tale carenza sussista sotto il profilo concernente le modalita' di funzionamento quando lo svolgimento del giudizio e' improntato al modello del processo civile, con intervento del P.G. presso la Corte di Cassazione in posizione distinta dall'organo giudicante; ne' rileva, poi, la coesistenza, in capo al consiglio, di funzioni amministrative quando queste sono esercitate senza rapporto di subordinazione verso altri soggetti, con cio' venendo meno la possibilita' di altrui interferenze in quelle giurisdizionali; mentre la variabilita' del numero dei partecipanti alle sedute non ha, di per se', incidenza viziante, se e' vero che la stessa Corte costituzionale "funziona con l'intervento di almeno undici membri": restando, peraltro, legittimo, in proposito, l'auspicio che il legislatore non ritardi ulteriormente, in sede di revisione, una piu' rassicurante disciplina generale delle giurisdizioni speciali "professionali" (Non fondatezza - in riferimento all'art. 108, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma secondo, d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione centrale (ora Consiglio nazionale) dei geometri esercita le attribuzioni giurisdizionali, in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, stabilite dal relativo ordinamento professionale; questione sollevata dalla stessa Corte costituzionale sul presupposto del riconoscimento della natura giurisdizionale agli organi delle c.d. giurisdizioni "professionali" anteriori alla Costituzione, natura principalmente desumibile dalla ricorribilita' per cassazione delle relative decisioni). - S. nn. 110/1967, 114/1970, 27/1972 e 175/1980, sul valore della ricorribilita' in cassazione ai fini dell'attribuzione della natura "giurisdizionale". - Applicazioni dell'art. 108, comma secondo, Cost. in S. nn. 93/1965, 55/1966, 30/1967, 49/1968, 133/1963, 60/1969, 121/1970 e 164/1970. - Su ipotesi di rinnovazione del mandato da parte della P.A. v.: S. nn. 11/1968, 49/1968 e 25/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte