Sentenza 284/1986 (ECLI:IT:COST:1986:284)
Massima numero 12651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12650  12652  12653  12654  12655  12656  12657  12658


Titolo
SENT. 284/86 B. IMPIEGO PUBBLICO - INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DI LIBERE PROFESSIONI - DEROGHE - PERSONALE INSEGNANTE - POSSIBILITA' (PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE DIDATTICO O DEL PRESIDE) - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DESTINAZIONE DEI PUBBLICI IMPIEGATI AL SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA NAZIONE.

Testo
Rispetto agli altri dipendenti pubblici - cui non e' consentito l'esercizio di libere professioni - la posizione del personale docente presenta caratteri di specialita', stante l'utilita' che la pratica professionale puo' avere, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, ai fini dell'insegnamento: non e' pertanto violato - sotto il profilo della diversita' di trattamento fra dipendenti pubblici - il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Ne' v'e' possibilita' di contrasto con gli interessi affidati alla P.A. - e, dunque, con gli artt. 97 e 98, comma primo, Cost. - giacche' la contestata facolta' di esercizio della libera professione non e' consentita quando possa comunque incidere negativamente sull'espletamento dell'attivita' didattica (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento ai richiamati parametri - dell'art. 92, sesto e settimo comma, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (riguardante lo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), la' dove tale articolo (unica norma ormai a disciplinare la materia, per cui non hanno ragione d'essere le analoghe censure relative agli artt. 130 r.d. n. 2367 del 1924, e 7, legge n. 1181 del 1954) consente al personale docente, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 98  co. 1

Altri parametri e norme interposte