Sentenza 284/1986 (ECLI:IT:COST:1986:284)
Massima numero 12652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Titolo
SENT. 284/86 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - LAVORATORI AUTONOMI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER GLI APPARTENENTI A TALE CATEGORIA - ESENZIONE PER I PROFESSIONISTI CHE GIA' GODANO DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - PRECLUSIONE ALL'ESAME DEL MERITO -ESCLUSIONE.
SENT. 284/86 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - LAVORATORI AUTONOMI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER GLI APPARTENENTI A TALE CATEGORIA - ESENZIONE PER I PROFESSIONISTI CHE GIA' GODANO DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - PRECLUSIONE ALL'ESAME DEL MERITO -ESCLUSIONE.
Testo
Lo ius superveniens costituito dalla legge n. 773 del 1982 - prevedendo (art. 22, comma secondo) per i geometri che siano gia' tutelati da altra forma previdenziale la semplice facolta' (in precedenza esclusa) ma non anche l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza di tale categoria professionale - non esime la Corte dall'esaminare nel merito la questione di legittimita' costituzionale - proposta in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 1, ultimo comma, legge 8 agosto 1977, n. 583 (modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali e assistenziali), nella parte in cui esonera dall'obbligo di iscrizione alla Cassa i professionisti che gia' godano di altre forme di previdenza obbligatoria.
Lo ius superveniens costituito dalla legge n. 773 del 1982 - prevedendo (art. 22, comma secondo) per i geometri che siano gia' tutelati da altra forma previdenziale la semplice facolta' (in precedenza esclusa) ma non anche l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza di tale categoria professionale - non esime la Corte dall'esaminare nel merito la questione di legittimita' costituzionale - proposta in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 1, ultimo comma, legge 8 agosto 1977, n. 583 (modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali e assistenziali), nella parte in cui esonera dall'obbligo di iscrizione alla Cassa i professionisti che gia' godano di altre forme di previdenza obbligatoria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte