Sentenza 284/1986 (ECLI:IT:COST:1986:284)
Massima numero 12653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/12/1986;  Decisione del  19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:  12650  12651  12652  12654  12655  12656  12657  12658


Titolo
SENT. 284/86 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - LAVORATORI AUTONOMI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA RELATIVA CATEGORIA PROFESSIONALE - ESENZIONE PER I GEOMETRI CHE GIA' GODANO DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che spetta al legislatore ordinario un potere di scelta nell'ambito del fondamentale precetto dell'art. 38, comma secondo, Cost. (anche in relazione alla disponibilita' dei relativi mezzi economici) e che ogni sistema previdenziale, presentando una propria autonomia in relazione alle peculiarita' della categoria cui si riferisce, non e' suscettibile di estensione al di fuori del suo particolare ambito, il legislatore ha ritenuto opportuno, nei limiti della sua specifica potesta' discrezionale, introdurre, nel caso dei geometri, un regime previdenziale differenziato a seconda che tali professionisti gia' partecipino, o meno, ad altro sistema assicurativo obbligatorio. Ne' tale scelta puo' considerarsi irrazionale, giacche', se e' vero che la partecipazione ad una pluralita' di sistemi previdenziali puo' risultare giustificata in base ad una piu' accentuata concezione solidaristica, correlata alle esigenze proprie di una determinata categoria di lavoratori autonomi, altrettanto legittimamente il legislatore puo' escluderla ove ritenga che, nella singola fattispecie, gli specifici fini da perseguire e i relativi mezzi economici non richiedano l'imposizione di una pluralita' di contributi (Non fondatezza - senza dover tenere conto di altre norme pure denunciate dal giudice a quo, ma non aventi alcuna attinenza con la prospettata censura - della questione dilegittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, legge 8 agosto 1977, n. 583 (contenente modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, in tema di riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramento del trattamenti previdenziali e assistenziali), sollevata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - in quanto tale norma esonera i geometri che godano di altre forme di previdenza obbligatoria dal generale obbligo di iscrizione alla relativa Cassa di previdenza e assistenza). - S. n. 133/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte