Sentenza 284/1986 (ECLI:IT:COST:1986:284)
Massima numero 12654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Titolo
SENT. 284/86 E. PROFESSIONI - ORDINI PROFESSIONALI - ATTRIBUZIONI - SINGOLI APPARTENENTI TITOLARI DI UNA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO, ANCHE COSTITUZIONALMENTE PROTETTA.
SENT. 284/86 E. PROFESSIONI - ORDINI PROFESSIONALI - ATTRIBUZIONI - SINGOLI APPARTENENTI TITOLARI DI UNA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO, ANCHE COSTITUZIONALMENTE PROTETTA.
Testo
Il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale e' dato da una vasta partecipazione (che numericamente puo' assumere diverse varianti) dei soggetti appartenenti alla categoria interessata; partecipazione tradizionalmente giustificata dalla specifica idoneita' riconosciuta ai medesimi professionisti nella materia disciplinare, attinente in sostanza alle regole di deontologia professionale, nonche' nella materia relativa all'appartenenza all'ordine (la c.d. "tenuta dell'albo"), da sempre collegata alla prima anche per l'incidenza dei provvedimenti disciplinari che importino la sospensione o la cancellazione dall'albo medesimo. Relativamente a detta appartenenza, il singolo e' titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta (art. 4 Cost.), spettando al Consiglio il mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge, ed anche rispetto alla c.d. "buona condotta", il potere del Consiglio rimane nell'ambito ora precisato, in quanto si tratta pur sempre di accertare delle circostanze secondo le comuni regole probatorie, fornendo un'adeguata motivazione, la cui mancanza o insufficienza importa il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. pen..
Il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale e' dato da una vasta partecipazione (che numericamente puo' assumere diverse varianti) dei soggetti appartenenti alla categoria interessata; partecipazione tradizionalmente giustificata dalla specifica idoneita' riconosciuta ai medesimi professionisti nella materia disciplinare, attinente in sostanza alle regole di deontologia professionale, nonche' nella materia relativa all'appartenenza all'ordine (la c.d. "tenuta dell'albo"), da sempre collegata alla prima anche per l'incidenza dei provvedimenti disciplinari che importino la sospensione o la cancellazione dall'albo medesimo. Relativamente a detta appartenenza, il singolo e' titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta (art. 4 Cost.), spettando al Consiglio il mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge, ed anche rispetto alla c.d. "buona condotta", il potere del Consiglio rimane nell'ambito ora precisato, in quanto si tratta pur sempre di accertare delle circostanze secondo le comuni regole probatorie, fornendo un'adeguata motivazione, la cui mancanza o insufficienza importa il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. pen..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte