Sentenza 284/1986 (ECLI:IT:COST:1986:284)
Massima numero 12657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Titolo
SENT. 284/86 H. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA DEL GIUDICE - CONSISTE NELL'AUTONOMA POTESTA' DECISIONALE - CONCERNE NON SOLO L'ORDINE GIUDIZIARIO NEL SUO COMPLESSO, MA ANCHE I SINGOLI ORGANI, ORDINARI E SPECIALI - INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' - RAPPORTO.
SENT. 284/86 H. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA DEL GIUDICE - CONSISTE NELL'AUTONOMA POTESTA' DECISIONALE - CONCERNE NON SOLO L'ORDINE GIUDIZIARIO NEL SUO COMPLESSO, MA ANCHE I SINGOLI ORGANI, ORDINARI E SPECIALI - INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' - RAPPORTO.
Testo
L'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potesta' decisionale, non condizionata da interferenze dirette, ovvero indirette provenienti dall'autorita' di governo o da qualsiasi altro soggetto; essa concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche i singoli organi, ordinari (art. 107) e speciali (art. 108), al fine di assicurare che l'attivita' giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne. Anche se concettualmente distinta, l'indipendenza ha ricorrenti e stretti legami con l'imparzialita', senza peraltro confondersi con essa, come e' provato dal fatto che non sempre il difetto di imparzialita' consegue alla mancanza di indipendenza, potendo avere relazione causale con alcune situazioni che stanno a base degli istituti dell'astensione e della ricusazione, diretti ad assicurare l'imparzialita' del giudice, senza che di norma venga in discussione il requisito dell'indipendenza.
L'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potesta' decisionale, non condizionata da interferenze dirette, ovvero indirette provenienti dall'autorita' di governo o da qualsiasi altro soggetto; essa concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche i singoli organi, ordinari (art. 107) e speciali (art. 108), al fine di assicurare che l'attivita' giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne. Anche se concettualmente distinta, l'indipendenza ha ricorrenti e stretti legami con l'imparzialita', senza peraltro confondersi con essa, come e' provato dal fatto che non sempre il difetto di imparzialita' consegue alla mancanza di indipendenza, potendo avere relazione causale con alcune situazioni che stanno a base degli istituti dell'astensione e della ricusazione, diretti ad assicurare l'imparzialita' del giudice, senza che di norma venga in discussione il requisito dell'indipendenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte