Sentenza 284/1986 (ECLI:IT:COST:1986:284)
Massima numero 12658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Titolo
SENT. 284/86 I. GIURISDIZIONI SPECIALI - DIVIETO DI ISTITUIRE NUOVE GIURISDIZIONI SPECIALI - ORDINAMENTI PROFESSIONALI POSTERIORI ALLA COSTITUZIONE - IMPUGNAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI CON LE FORME DELL'ORDINARIO PROCESSO CIVILE - ORGANI DI GIURISDIZIONE SPECIALE GIA' ESISTENTI - REGIME GIURIDICO E COMPITI DEL LEGISLATORE - CONDIZIONI PER LA LORO SOPRAVVIVENZA.
SENT. 284/86 I. GIURISDIZIONI SPECIALI - DIVIETO DI ISTITUIRE NUOVE GIURISDIZIONI SPECIALI - ORDINAMENTI PROFESSIONALI POSTERIORI ALLA COSTITUZIONE - IMPUGNAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI CON LE FORME DELL'ORDINARIO PROCESSO CIVILE - ORGANI DI GIURISDIZIONE SPECIALE GIA' ESISTENTI - REGIME GIURIDICO E COMPITI DEL LEGISLATORE - CONDIZIONI PER LA LORO SOPRAVVIVENZA.
Testo
Mentre per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione vige il divieto - posto dall'art. 102, comma secondo, Cost. - di istituire nuove giurisdizioni, non solo straordinarie ma anche speciali (per cui il legislatore ordinario ha dovuto prevedere, nei riguardi di detti ordinamenti, l'impugnativa dei relativi provvedimenti con le forme del processo civile ordinario), per quelli anteriori alla Costituzione trova applicazione la VI disposizione transitoria della Carta costituzionale, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale gia' esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario, il quale dovra' in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune modificazioni, ispirate a criteri prevalentemente garantistici. Effettuata o no la revisione, la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali e' pur sempre subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia: tra i quali va annoverato quello sancito dall'art. 108, comma secondo, Cost., che impone anche rispetto ai giudici speciali il fondamentale requisito dell'indipendenza.
Mentre per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione vige il divieto - posto dall'art. 102, comma secondo, Cost. - di istituire nuove giurisdizioni, non solo straordinarie ma anche speciali (per cui il legislatore ordinario ha dovuto prevedere, nei riguardi di detti ordinamenti, l'impugnativa dei relativi provvedimenti con le forme del processo civile ordinario), per quelli anteriori alla Costituzione trova applicazione la VI disposizione transitoria della Carta costituzionale, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale gia' esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario, il quale dovra' in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune modificazioni, ispirate a criteri prevalentemente garantistici. Effettuata o no la revisione, la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali e' pur sempre subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia: tra i quali va annoverato quello sancito dall'art. 108, comma secondo, Cost., che impone anche rispetto ai giudici speciali il fondamentale requisito dell'indipendenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte