Sentenza 285/1986 (ECLI:IT:COST:1986:285)
Massima numero 12659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
19/12/1986; Decisione del
19/12/1986
Deposito del 23/12/1986; Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Massime associate alla pronuncia:
12660
Titolo
SENT. 285/86 A. PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - ORFANI DI MADRE DECEDUTA PER CAUSA DI GUERRA - DIRITTO AL CONSEGUIMENTO DI PENSIONE - CONDIZIONI - TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AGLI ORFANI DI PADRE DECEDUTO PER IDENTICA CAUSA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - PREVISIONE DI NUOVI BENEFICI CON DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 1979 - IMPEDIMENTO AD UNA PRONUNCIA DI MERITO SULLA QUESTIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 285/86 A. PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - ORFANI DI MADRE DECEDUTA PER CAUSA DI GUERRA - DIRITTO AL CONSEGUIMENTO DI PENSIONE - CONDIZIONI - TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AGLI ORFANI DI PADRE DECEDUTO PER IDENTICA CAUSA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - PREVISIONE DI NUOVI BENEFICI CON DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 1979 - IMPEDIMENTO AD UNA PRONUNCIA DI MERITO SULLA QUESTIONE - ESCLUSIONE.
Testo
L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - disponente, tra l'altro, l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero agli orfani (artt. 44 e 55) - non osta ad una pronuncia di merito sulla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 62, comma terzo, legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313 - censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui riservano, ai fini del diritto a pensione, un deteriore trattamento agli orfani di madre deceduta per causa di guerra rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa - in quanto l'art. 133 dello stesso testo unico accorda i nuovi benefici solo a decorrere dal 1 gennaio 1979. - S. n. 9/1980.
L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - disponente, tra l'altro, l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero agli orfani (artt. 44 e 55) - non osta ad una pronuncia di merito sulla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 62, comma terzo, legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313 - censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui riservano, ai fini del diritto a pensione, un deteriore trattamento agli orfani di madre deceduta per causa di guerra rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa - in quanto l'art. 133 dello stesso testo unico accorda i nuovi benefici solo a decorrere dal 1 gennaio 1979. - S. n. 9/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte